Statuto dell'associazione
Statuto Associazione di volontariato
“Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali” - Metodo Hudolin
(“A.P.C.A.T. TRENTINO Onlus)
Art. 1- Definizione e sede
L’”Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali” - Metodo Hudolin - (A.P.C.A.T. TRENTINO Onlus) è una Associazione di volontariato, ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266, nonché in riferimento alle norme del Codice civile in tema di Associazioni. L’Associazione è, altresì, disciplinata dal presente statuto, dal regolamento interno, dalle leggi provinciali in materia di volontariato e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione assume la qualifica di Onlus “di diritto”, ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997.
L’Associazione ha carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico.
L’Associazione ha sede legale in Via Sighele, 7- 38122 Trento.
I cambiamenti di sede potranno aver luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura di modifica dello Statuto.
L’Associazione intende operare all’interno del territorio della provincia di Trento; essa potrà, altresì, operare in ambito nazionale ed internazionale.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2- Definizioni e struttura
L’Associazione si configura quale Associazione di “secondo livello”, costituita da singole sezioni di carattere federativo denominate “A.C.A.T.” (“Associazione Club Alcologici Territoriali”), ubicate all’interno del territorio provinciale. Ciascuna “A.C.A.T.” assume identità fiscale, amministrativa e gestionale propria e viene rappresentata, all’interno dell’Associazione, dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.
Gli aderenti alle “A.C.A.T.” di appartenenza si identificano nei componenti di espressioni aggregative denominate “C.A.T.” (“Club Alcologici Territoriali”) e “C.E.F.” (“Club di Ecologia Famigliare”), nonché di altre possibili espressioni di natura corporativa; le predette espressioni aggregative sono composte da Comunità multifamiliari costituite da famiglie con problemi alcol-correlati e complessi, consumo di sostanze illegali, psicofarmaci, disagio psichico, gioco d'azzardo, ecc. e da un Servitore Insegnante.
Art. 3 Solidarietà
L’Associazione persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, libera eleggibilità degli organi sociali, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo, parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte. L’Associazione osserva, altresì, i principi di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, del divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa e dell’intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi.
L’Associazione può, in esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, sempre che l’apporto del personale volontario permanga rilevante.
L’Associazione promuove azioni di solidarietà sociale ed internazionale. Essa intende, inoltre, operare a sostegno alle popolazioni di Paesi bisognosi ed in via di sviluppo nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana per migliorare la qualità della loro vita attraverso la diffusione dell’Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin.
Art. 4 – Scopi
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
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essere al servizio dei membri dell’Associazione, con specifico riferimento alle “ACAT”;
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promuovere attività d’informazione e sensibilizzazione in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi;
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promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, per la realizzazione dei progetti mirati alla promozione e protezione della salute;
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attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario;
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migliorare la qualità della vita dei suoi membri e delle comunità locali attraverso l’Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio provinciale;
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aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione e ricerca in campo alcologico e della multidimesionalità della sofferenza umana, avvalendosi prevalentemente dell’attività del Centro Studi - APCAT ed in collegamento con l’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (AICAT).
Art. 5- Soci
I soci dell’Associazione si identificano nelle “ACAT” zonali, di cui all’articolo 2 del presente statuto, in quanto tali rappresentate, all’interno dell’Associazione, dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato.
Ciascun rappresentante gode, all’interno dell’Associazione, del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
I soci contribuiscono al sostegno economico dell’Associazione versando le quote associative, come stabilito dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, le sezioni “ACAT” interessate presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.
Sono, altresì, soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno così riconosciute e nominate dal Consiglio Direttivo dell’APCAT. I soci onorari hanno una rappresentanza formale dell’Associazione, non hanno diritto di voto e di elettorato e possono partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva.
L’APCAT fonda la propria attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Art. 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
a) recesso: esso è comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione ed ha effetto immediato;
b) morosità: mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
c) esclusione: essa è dovuta all’inosservanza del presente statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali, nonché a fronte di comportamenti contrari al buon nome dell’Associazione.
Il provvedimento di esclusione, motivato, è pronunciato dal Consiglio Direttivo e contro di esso è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’ACAT zonale interessata dal provvedimento di esclusione si intende sospesa. Il suo rappresentante può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Compiti
Sono compiti dell’Associazione:
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Mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello nazionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute in campo alcologico e della multidimensionalità della sofferenza umana.
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Fungere da punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcologici Territoriali - metodo Hudolin - che nell’ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale.
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Garantire l’armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l’Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio nazionale.
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Promuovere e sostenere progetti di cooperazione internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.
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Intervenire, ove occorre, nelle controversie che possono insorgere tra le “ACAT” ed i “CAT” per garantire i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e metodologico previsti dall’Associazione.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea dei soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
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il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 - L’Assemblea dei soci
L'Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai rappresentanti delle singole ACAT, in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero su domanda motivata di almeno un terzo dei soci stessi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
L'Assemblea ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell’Associazione, in particolare:
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approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo, oltre a ratificare il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico sentiti i gruppi di lavoro; approva l’eventuale regolamento interno; prende visione dei bilanci e dei programmi annuali di attività ad essa sottoposti dalle “ACAT” aderenti;
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elegge gli organi sociali;
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delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione pronunciati dal Consiglio Direttivo;
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delibera sulle modifiche statutarie;
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delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. E’ ammessa una sola delega per socio; la delega è conferita per iscritto dal rappresentante dell’”ACAT” di riferimento al rappresentante dell’ ”ACAT” cui la delega è conferita.
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.
Alle riunioni assembleari possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli aderenti alle “ACAT” zonali iscritte ad APCAT.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea, identificabili nei rappresentanti delle rispettive “ACAT”. Esso rimane in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, spetta all’”ACAT” di riferimento nominare altro rappresentante che manterrà la relativa carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente. Tale nomina sarà ratificata dall’Assemblea dei soci nella prima riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo svolge la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
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è preposto al buon funzionamento organizzativo, amministrativo ed operativo dell’Associazione. Gli sono pertanto demandate le funzioni di prendere iniziative, promuovere gli atti necessari a deliberare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
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redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare;
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delibera sulle domande di adesione dell’Associazione e sull’esclusione degli associati;
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determina l’entità della quota associativa annuale da sottoporre ad approvazione assembleare;
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delibera sulla costituzione di nuove ACAT;
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redige l’eventuale Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
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nomina i membri rappresentanti dell’APCAT all’interno del Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati (C.S.D.P.A.), di cui all’articolo 13 del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente almeno 4 volte all’anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è effettuata per iscritto almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.
Le sedute sono valide con la presenza di 2/3 dei suoi membri in prima convocazione ed almeno 1/3 in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti e sono valide e vincolanti per tutti i membri dell’Associazione.
La figura del Segretario provvede alla tenuta dei Libri sociali, alla redazione e sottoscrizione dei verbali ed alla gestione amministrativa dell’Associazione.
La figura del Tesoriere provvede alla gestione contabile dell’Associazione. Il Tesoriere, unitamente al Presidente, ha potere di accesso ai conti correnti dell’Associazione entro i limiti stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente, identificabile nel rappresentante di una delle “ACAT aderenti, è eletto direttamente dall’Assemblea tra gli associati, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto per un numero massimo due mandati consecutivi.
Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 - Il Collegio dei revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, due dei quali rientrano tra i soci dell’Associazione, quali rappresentanti delle “ACAT” aderenti, ed uno esperto in materia contabile anche esterno all’Associazione medesima che funge da Presidente. La figura del revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all’interno dell’Associazione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico dell’Associazione, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili di tutti gli organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione da presentare all’Assemblea Generale, unitamente al bilancio consuntivo. Stende il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell’Associazione tutto ciò che ha riscontrato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha durata quadriennale e i suoi componenti possono essere rieletti.
Le cariche dei Revisori dei Conti costituiscono cariche sociali dell’Associazione e vengono prestate spontaneamente e senza remunerazione.
Art. 13 – C.S.D.P.A. (Centro Studi e Documentazione sui Problemi Alcolcorrelati)
Il Centro Studi dell’ APCAT è parte integrante dell’ Associazione e svolge attività di ricerca, aggiornamento, formazione ed informazione, in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del Trentino.
Fanno parte del Centro Studi il comitato scientifico ed i gruppi di lavoro.
a) Il comitato scientifico ha il compito di proporre e promuovere. E’ composto da un totale di 6 membri, 3 membri indicati dall’APSS o loro sostituti e 3 membri decisi dall’APCAT o loro sostituti. Il presidente dell’ APCAT è membro di diritto e presiede il comitato scientifico.
b) I gruppi di lavoro sono costituiti per rispondere a determinate richieste inerenti le attività dell’Associazione. Sono gruppi aperti alla partecipazione di tutti ed il loro mandato si conclude col termine del progetto per cui sono stati costituiti.
Art. 14 – Bilancio
Il bilancio dell’Associazione è annuale e coincide con l’anno solare. Esso si compone di un bilancio preventivo e di un rendiconto consuntivo.
Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione assembleare entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile.
Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art.15 Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
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quote associative e contributi dei soci;
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contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
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erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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entrate da attività commerciali e produttive marginali.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art. 16 – Regolamento
Il regolamento, se redatto, viene deliberato dall’Assemblea Generale e disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione.
Art.17 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo a quelli indicati nel presente statuto.
Art. 18 - Disposizioni Finali
Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.