Statuto dell'associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali e
dei Club di Ecologia Familiare del Trentino odv”
(A.P.C.A.T. Trentino odv)


Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione-sede-durata

  1. L'Associazione denominata "Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare del Trentino odv'', in sigla "A.P.C.A.T. Trentino odv'', di seguito indicata anche come "Associazione", non dotata di personalità giuridica, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
  2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pergine Valsugana (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. L’Associazione opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
  4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
  5. L'Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 - Definizioni e struttura

  1. L'Associazione si configura quale Associazione di "secondo livello", costituita da singole sezioni di carattere federativo denominate "A.C.A.T." ("Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Familiare"), aventi sede all'interno del territorio della provincia di Trento. Ciascuna "A.C.A.T." assume identità fiscale, amministrativa e gestionale propria e viene rappresentata, all'interno dell'Assemblea di A.P.C.A.T. Trentino odv, dal rispettivo Presidente, o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, e da due ulteriori delegati.
  2. Le Associazioni dei Club (A.C.A.T.) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club.
  3. Gli aderenti alle "A.C.A.T." di appartenenza si identificano nei componenti di espressioni aggregative territoriali denominate "C.A.T." ("Club Alcologici Territoriali") e "C.E.F." ("Club di Ecologia Famigliare"), da qui in avanti indicati unicamente come "Club".
  4. I Club sono comunità multifamiliari appartenenti alla comunità locale, dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita, affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo il metodo dell’Approccio Ecologico Sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita.
  5. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera, promuove la cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l’Approccio Ecologico Sociale che ne è il fondamento scientifico.
  6. A.P.C.A.T Trentino odv aderisce ad A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali), della quale condivide finalità ed obiettivi.

 

Art.3 - Attività di interesse generale

  1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
  2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
g. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 4 – Finalità e attività

  1. L’Associazione ha lo scopo di migliorare la salute ed il ben-essere della comunità in cui opera, attraverso il cambiamento dello stile di vita delle persone che la abitano, avvalendosi dell’Approccio Ecologico Sociale espresso nella metodologia Hudolin.
  2. L’Associazione ha inoltre lo scopo di accogliere nei Club, tramite le ACAT associate, persone e famiglie che affrontano le molteplici difficoltà e sofferenze della vita legate al consumo di sostanze legali e illegali, psicofarmaci, gioco d’azzardo, disagio psichico, violenza domestica, elaborazione del lutto, solitudine e altre fragilità, per:

a. migliorare la loro qualità della vita e la loro condizione sociale;
b. promuovere e favorire la creazione e il consolidamento di legami fra persone/famiglie nella convinzione che il dialogo, l’ascolto e la condivisione delle esperienze possa permettere di superare le situazioni di difficoltà in cui esse versano;
c. promuovere il cambiamento degli stili di vita e di relazione delle persone/famiglie attraverso l’approccio ecologico sociale e la frequentazione dei Club;
d. promuovere i diritti delle persone/famiglie e tutelare la loro dignità;
e. operare per il cambiamento della cultura sociale e sanitaria esistente, secondo l’Approccio Ecologico Sociale del Prof. Vladimir Hudolin, promuovendo azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social, ecc.) e azioni di advocacy.

3. L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell’Associazione medesima.

4. L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

5. L’associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:

Attività di informazione:

a) promuovere e diffondere l’Approccio Ecologico Sociale secondo la Metodologia del Prof. Vladimir Hudolin che si fonda sull’interazione e sul dialogo costante tra individuo e famiglia e sul ruolo centrale che quest’ultima ricopre nel percorso di cambiamento;

b) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell’ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare le situazioni di emarginazione o isolamento sociale;

c) promuovere e sviluppare la cultura del FAREASSIEME che significa coinvolgere persone, familiari e servitori-insegnanti nei percorsi di cambiamento che così imparano a pensare e lavorare assieme, valorizzando la presenza, l’esperienza e le risorse di tutti;

d) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Attività di formazione: realizzazione di corsi di sensibilizzazione alla salute ed al ben-essere diretti alla popolazione in generale, comprese scuole, Università, forze dell’ordine, altre associazioni e corsi di aggiornamento e perfezionamento ai servitori-insegnanti ed alle famiglie che già frequentano i Club.

Attività editoriale: realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche.

Attività di ricerca: promozione e sostegno nello studio e nella ricerca scientifica in relazione ai problemi derivati dal consumo di droghe legali e illegali, psicofarmaci, gioco d’azzardo e altre fragilità nonché del funzionamento dei Club e di tutta la metodologia Hudolin.

Attività di progettazione: progettazione di nuovi progetti ed attività relativi al raggiungimento degli scopi statutari; potrà altresì eseguire progetti all’estero per migliorare la salute ed il ben-essere delle popolazioni dei Paesi poveri e in via di sviluppo colpite da problemi legati al consumo di sostanze legali e illegali, psicofarmaci, gioco d’azzardo, disagio psichico, violenza domestica, elaborazione del lutto, solitudine e altre fragilità.

6. Per raggiungere le suddette finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) coordinare, tutelare, rappresentare, promuovere o supportare i Club e le A.C.A.T., nelle loro attività di interesse generale, anche attraverso il coordinamento e la supervisione dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali;

b) costituire il punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse A.C.A.T. presenti sul territorio trentino;

c) promuovere e valorizzare lo sviluppo e la territorializzazione dei Club su tutto il territorio provinciale;

d) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, corsi, laboratori, workshop, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche e alle attività istituzionali;

e) promuovere e sostenere lo studio e la ricerca scientifica in relazione alle tematiche istituzionali, avvalendosi prevalentemente dell'attività del Centro Studi, anche attraverso l'istituzione di bandi per borse di studio e premi scientifici;

f) rappresentare e tutelare le persone con difficoltà e sofferenze della vita legate al consumo di sostanze legali e illegali, psicofarmaci, gioco d’azzardo, disagio psichico, violenza domestica, elaborazione del lutto, solitudine e altre fragilità, oltre che le loro famiglie, presso le istituzioni e in tutte le sedi opportune;

g) attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano sociosanitario provinciale o regionale;

h) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, formazione, prevenzione e ricerca in campo alcologico, in collegamento con A.I.C.A.T (Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali);

i) intervenire, ove necessario, nelle controversie che possono insorgere tra le "A.C.A.T." ed i Club, al fine di garantire i requisiti di ordine tecnico-organizzativo e metodologico previsti dall'Associazione;

j) promuovere ed organizzare progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sulle finalità dell'Associazione;

k) promuovere e/o realizzare e/o finanziare e/o partecipare a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;

l) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;

m) promuovere e curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;

n) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;

o) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari:

p) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe a quelli dell'Associazione;

q) creare reti e collaborazioni proattive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

r) svolgere attività di promozione della salute e di stili di vita sani verso tutta la popolazione e non solo per le persone con fragilità;

s) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

7. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

8. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.


Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

  1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.


Art.6 - Associati 

  1. Gli associati si identificano nelle "A.C.A.T." zonali, di cui all'articolo 2 del presente Statuto, in quanto tali rappresentate, all'interno dell'Assemblea di A.P.C.A.T. Trentino odv, dal rispettivo Presidente, o dal Vicepresidente in caso di suo impedimento, e da due delegati.
  2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

 

Art.7 - Procedura di ammissione 

  1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, le singole A.C.A.T. presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'A.C.A.T. interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.


Art.8 - Diritti e doveri degli associati 

  1. Gli associati hanno il diritto di:

a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Codice del Terzo Settore.

 

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite 

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

 

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

  1. Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea
b. l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c. il Presidente;
d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'organo di controllo che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Art.13 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta di diritto dai legali rappresentanti delle singole A.C.A.T. associate, in regola con il versamento della quota associativa annuale, e da 2 (due) delegati di ogni singola A.C.A.T. eletti dall'Assemblea di quest'ultima.
  2. Ciascun Presidente A.C.A.T. può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare dal Vicepresidente o dal rappresentante legale di altra A.C.A.T.  mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

I due delegati potranno essere affiancati da un massimo di altri due delegati senza diritto di voto (definiti “delegati supplenti”), ai quali, in caso di impedimento dei delegati, sia possibile trasferire il diritto di voto, onde mantenere la presenza nell’Assemblea.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.


Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
f. eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
h. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.


2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

   

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

 

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun componente dell’assemblea ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

 

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i candidati proposti dalle singole A.C.A.T. ed è composto da un rappresentante per ogni A.C.A.T.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a. redigere i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b. nominare i membri del Centro Studi e ratificare il programma di attività predisposto dal Centro Studi e dai gruppi di lavoro;
c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
k. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;
d. mancata partecipazione a più di 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.

2. In caso di cessazione dall’incarico di uno o più Consiglieri, per uno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo procederà alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti delle ultime elezioni. I Consiglieri subentrati resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, che deciderà sulla loro conferma. In caso di conferma, essi manterranno l'incarico fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in corso. Qualora non fosse possibile applicare questa procedura, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli associati, che sarà chiamata a eleggere i sostituti per il reintegro del Consiglio Direttivo fino alla sua naturale scadenza.
3. Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto. In tal caso, il Presidente, o in subordine il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni, per procedere a nuove elezioni. Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri, i membri uscenti resteranno in carica per svolgere attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i candidati proposti dalle singole A.C.A.T.
  3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile al massimo per 2 (due) mandati consecutivi.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
d. convocare e presiedere l'Assemblea dei delegati e il Consiglio Direttivo;
e. presiedere il Centro Studi.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.


Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
d.sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
e. mancata partecipazione a più di 4 (quattro) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea.
  2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
  3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
  4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
  5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

  1. È compito dell'organo di controllo:
a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c. esercitare il controllo contabile;
d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, e. I, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Centro Studi e Documentazione sui problemi derivati dal consumo di bevande alcoliche, droghe e gioco d’azzardo

  1. Per svolgere i propri compiti, l’APCAT, può avvalersi di un Centro Studi.
  2. Il Centro Studi è parte integrante dell’Associazione ed il responsabile è il Presidente dell’Associazione.
  3. I suoi componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Centro Studi svolge attività di ricerca, promozione e protezione della salute, aggiornamento, stampa, formazione ed informazione.
  5. Funzioni, composizione e compiti del Centro Studi sono specificati in un apposito regolamento denominato “Regolamento del Centro Studi”.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali
  1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
  2. I Consiglieri e il componente dell'organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

  1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche
  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote associative;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. rendite patrimoniali;
e. attività di raccolta fondi;
f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.30 - Bilancio di esercizio

  1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
  3. Per ogni esercizio sociale deve essere inoltre predisposto da parte del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre.
  4. Il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo la maggioranza prevista dall'art.15, c.3, del presente Statuto.
  2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.l, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.


Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.32 - Disposizioni transitorie

  1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, concludono il loro mandato con l'approvazione dello stesso. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla sua approvazione, dovrà essere convocata e tenuta l'Assemblea in sede ordinaria al fine di procedere all'elezione degli organi sociali con i nuovi criteri e modalità previsti dal presente Statuto. Fino all'elezione dei nuovi organi sociali, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica cessa le proprie funzioni alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art.33 - Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.